UDI Romana La Goccia
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Art. 1
L’Udi Romana “La Goccia”, nata come “Circolo Udi  La Goccia” nel 1984 costituito legalmente con proprio statuto nel 1987, è una Associazione di donne di promozione culturale, sociale e politica, senza fini di lucro.
E’ una delle articolazioni territoriali dell’Udi- Unione Donne in Italia (già Unione Donne Italiane), ha perciò come principale punto di riferimento lo Statuto Nazionale dell’Udi, approvato di volta in volta dal Congresso. Fa parte della rete dell’Associazione Nazionale Archivi Udi.
Ha sede presso la Casa Internazionale delle Donne, in via della Penitenza 37, dove è tra i soggetti costitutivi del Consorzio e dell’AFFI (Associazione Federativa Femminista Internazionale).

Art. 2
L’Udi Romana “La Goccia” si propone di sostenere, insieme alle donne della città di Roma, il diritto alla libertà e all’autodeterminazione della donna in ogni campo. Si impegna per la diffusione, la produzione e la promozione della storia e della cultura delle donne attraverso seminari, pubblicazioni, audiovisivi, cortometraggi, films, DVD e tutte le attivazioni tecnologiche che si offriranno nel futuro. Tutto ciò nell’ottica della crescita culturale, politica e sociale di donne e uomini ed in particolare delle nuove generazioni.

Art. 3
L’Associazione ha durata indeterminata.

Art. 4
Possono aderire all’Associazione tutte le donne che si riconoscono nelle sue finalità. L’adesione avviene attraverso la tessera nazionale dell’Unione Donne in Italia.

Art. 5
Le iscritte partecipano all’attività dell’Associazione, concorrono al suo finanziamento, alla formazione delle decisioni e dei programmi, e ciascuna può accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

Art. 6
La tessera annuale Udi, registrata nella sede dell’Associazione, è il documento idoneo a provare la qualità di iscritta ed è revocabile, solo per gravi motivi, a maggioranza delle presenti nell’Assemblea Generale.

Art. 7
L’Associazione si impegna per le proprie attività culturali, politiche e amministrative,compresa la gestione della sede, all’autofinanziamento attraverso:
-la tessera;
-le sottoscrizioni;
-la diffusione di calendari, libri, giornali, video, dvd e materiale vario prodotto dall’Associazione o       dal movimento delle donne;
-contributi di enti pubblici e privati su progetti.

Art. 8
Organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea Generale delle iscritte;
2) il Consiglio Esecutivo.

Art. 9
L’Assemblea  Generale delle iscritte è l’organo sovrano cui compete di determinare gli orientamenti e gli indirizzi dell’Associazione. Nomina la Presidente e il Consiglio Esecutivo. E’ convocata, con ampio margine di tempo, almeno una volta all’anno per  la verifica del lavoro svolto, l’approvazione del bilancio, il rinnovo  delle rappresentanti dell’Associazione negli organismi di cui fa parte. Delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà delle associate in prima convocazione, in seconda convocazione con il voto favorevole di 1/3 (un terzo) delle iscritte. E’ ammesso il voto per delega conferita per iscritto.

Art. 10
Il Consiglio Esecutivo è costituito da cinque a sette membri e nomina  al suo interno la Tesoriera e la Segretaria. Dura in carica 2 (due) anni.

Art. 11
La Presidente presiede l’Assemblea generale e coordina i lavori del Consiglio Esecutivo; ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; ad essa competono la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione. Può stare in giudizio per conto dell’Associazione, promuovere giudizi sia in sede penale che civile e/o amministrativa, sottoscrivere contratti ed accordi con terzi, nominare procuratori e delegare le sue funzioni, intendendosi il suo operato rato e approvato dall’Associazione.

Art. 12
La Segretaria è responsabile della gestione della sede e coadiuva la Presidente e la Tesoriera nelle loro funzioni.

Art. 13
Alla Tesoriera spettano la gestione amministrativa e la contabilità dell’Associazione. Su mandato del Consiglio Esecutivo e su delega della Presidente può aprire ed estinguere conti bancari,  incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie.

Art. 14
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea Generale con il voto, in prima convocazione, di almeno due terzi delle tesserate e, in seconda convocazione, con il voto della metà delle tesserate più una. Ricorrendo tale evenienza,  l’Assemblea provvederà alla nomina di 3 (tre) garanti liquidatrici che opereranno con poteri congiunti alla liquidazione del Patrimonio. L’eventuale residuo attivo sarà devoluto ad altre Associazioni in coerenza con le finalità dell’Udi Romana “La Goccia”.


Roma, 15 febbraio 2010


 

Statuto del 1987

 

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1969
1976
1971-1972
 
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